Tachigrafo: scatta l’obbligo del controllo a 56 giorni

Tachigrafo: scatta l’obbligo del controllo a 56 giorni

In occasione di un controllo stradale, il conducente del veicolo munito di tachigrafo ha l’obbligo di esibire le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. Lo si legge nella circolare del Ministero dell’Interno datata 27 dicembre 2024.

ESTENSIONE DELL’ATTIVITA’ DA 28 A 56 GIORNI
L’obbligo è stato introdotto dal Regolamento UE 1054/2020 (il cosiddetto “Pacchetto mobilità”) che, modificando l’articolo 36 del Regolamento 165/2014, ha esteso il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024.

LE CARTE TACHIGRAFICHE NEL DETTAGLIO
La circolare del Ministero contiene anche alcuni chiarimenti sulle carte tachigrafiche:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: le carte hanno impresso sul retro il codice “e3 1003” e, di norma, permettono la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera – in alcuni casi potrebbe portare alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2”, rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e permettono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

MEMORIA PIENA? ECCO COSA FARE
La circolare, inoltre, ricorda che non sussiste alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso. Nel caso in cui si dovrà mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, si consiglia di stampare le attività svolte per evitare che i dati vadano persi. La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale così come previsto dai Regolamenti CE n. 561/2006 e UE n. 165/2014.

LE PROVE MANCANTI: COME INTEGRARE I DATI
L’articolo 6 della Legge n.166/2024 stabilisce che in fase di controllo su strada sarà possibile acquisire le prove mancanti, che dimostrano il corretto uso del tachigrafo, attraverso la sede centrale dell’azienda, del gestore o altre entità competenti. Questo, però, dovrà avvenire prima che il controllo sia concluso. Dunque, l’autista potrà integrare le eventuali attività mancanti chiedendo all’impresa di trasmettere anche digitalmente i dati mancanti. Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti, si suggerisce di continuare ad effettuare lo scarico dei dati tachigrafici in azienda ogni 28 giorni, così come è stato fatto fino ad oggi.

CONSIDERAZIONI OPERATIVE
Confartigianato sottolinea che:

  • Dalla circolare non deriva alcun obbligo di stampa. Infatti, la circolare del Ministero indica la stampa come “opportuna”, non obbligatoria. E’ obbligatorio, invece, dover mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.
  • Come già precisato, la memoria limitata della smartcard non permette la registrazione e il salvataggio di alcuni parametri aggiuntivi come l’uso frequente e continuato di traghetti, o treni, e l’attraversamento frequente di confini. Questa circostanza, però, non è nuova e non è legata all’estensione a 56 giorni. Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard. Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.
     
  • Alla luce di quanto detto, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli. Tuttavia, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.