Decreto correttivo alla Crisi d'Impresa: prevenzione, rapidità e formazione. Ma si può fare di più

Decreto correttivo alla Crisi d'Impresa: prevenzione, rapidità e formazione. Ma si può fare di più
Decreto crisi d'impresa

Prevenzione, tempestività, formazione, dilazione dei pagamenti con il Fisco e affidamenti bancari: sono questi i punti sui quali si concentra il decreto correttivo al Codice della Crisi di impresa. Uno strumento che punta a individuare le difficoltà finanziarie delle imprese, a trovare soluzioni condivise con i creditori e, quindi, ad evitare il fallimento.
L’entrata in vigore è prevista per la fine di settembre, nel frattempo il decreto correttivo al Codice della Crisi di impresa – approvato dal Consiglio dei Ministri, dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato e al parere obbligatorio delle competenti Commissioni di Camera e Senato - è già oggetto di analisi, riflessioni e commenti anche da parte di Confartigianato Imprese.

IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Decreto crisi d'impresa

Facciamo un passo indietro: il Codice è nato con l’obiettivo di riformare la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza del debitore, compresi gli imprenditori commerciali, i consumatori e i professionisti. E offre gli strumenti per gestire in modo efficace le situazioni di crisi, prevenendo il fallimento aziendale e promuovendo il risanamento delle imprese in difficoltà attraverso misure preventive e strumenti stragiudiziali. I punti di forza sui quali si concentra il Codice sono due: la prevenzione e la tempestività nell’individuare le difficoltà finanziarie delle imprese. Per farlo, è stata introdotta la figura dell’esperto per la composizione negoziata della crisi. A lui il compito di affiancare l’impresa nella gestione delle trattative con i creditori per poter trovare soluzioni condivise e, di conseguenza, evitare il fallimento.

LE NOVITA’

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Le principali novità riguardano le revisioni del meccanismo per l’emersione della crisi di impresa, l’Albo dei Gestori, la composizione negoziata, la prosecuzione degli affidamenti bancari.

Nella Segnalazione Anticipata (revisione del meccanismo per l’emersione della crisi di impresa) rientrano la:

  • Responsabilità dei Sindaci: attenuazione o esclusione della responsabilità per i sindaci che si attivano tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo
  • La definizione dei termini e delle condizioni per la tempestività della segnalazione: 60 giorni dalla conoscenza effettiva delle condizioni di crisi

Per quanto riguarda i professionisti coinvolti, si parla di:

  • Albo dei Gestori: all’articolo 356, l’albo dei Gestori diventa un semplice elenco, riconoscendo le prerogative degli Ordini professionali
  • Distinzione tra professionisti: si inserisce la differenza tra professionisti ordinistici (obbligo di iscrizione ad albi o elenchi) e non ordinistici (eliminazione dell’obbligo di tirocinio)
  • Aggiornamento professionale: riduzione degli obblighi di aggiornamento. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra aggiornamento biennale e corsi di formazione professionale continua

Infine, la composizione negoziata. Che vede:

  • L’introduzione della disciplina per accordi transattivi per i crediti tributari
  • Il ruolo del Tribunale, che valida gli accordi con i creditori pubblici favorendo la composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi di indebitamento principale verso l’Erario
Affidamenti bancari

Tra le novità, si registra anche il ritocco alla prosecuzione degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore (art. 16). L’attuale formulazione dell’art. 16 prevede già che l’accesso alla composizione della crisi non costituisca di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel correttivo, si prevede che la classificazione del credito, nel corso della composizione negoziata, venga determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale. Inoltre, l’eventuale sospensione, o revoca, determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, dovrà essere comunicata agli organi di amministrazione e di controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.

Pubblicazione sul registro delle imprese

Scende da trenta a venti giorni il termine (che decorre dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione di misure protettive) entro il quale l’imprenditore deve pubblicare, sul registro delle imprese, il numero di ruolo generale del procedimento instaurato in tribunale con ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive.

Dilazione dei pagamenti con il Fisco

Il nuovo comma 2 bis dell’art. 23, invece, durante le trattative permette alle imprese di formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento dilazionato, o anche parziale, del debito e dei relativi accessori. Sono esclusi dalla possibilità di negoziazione i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.

L’ANALISI DI CONFARTIGIANATO

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«Il decreto correttivo del codice della crisi d’impresa si muove nella giusta direzione perché ha introdotto una serie di istituti di emersione precoce della crisi che sono adeguati al contesto economico caratterizzato da instabilità e incertezza, ma occorrono ulteriori interventi per migliorare l’efficacia dello strumento». Questa la posizione espressa da Confartigianato nel corso dell’audizione presso la Commissione giustizia della Camera.

Secondo Confartigianato, lo schema di decreto correttivo rende «più efficace la procedura stragiudiziale della composizione negoziata della crisi. In particolare, le nuove disposizioni che tendono a limitare e scongiurare la prassi bancaria di sospendere gli affidamenti mentre è in atto la composizione negoziata della crisi».

Tuttavia, la Confederazione chiede che:

  • Siano uniformati gli ambiti di applicazione delle misure transattive
  • Venga eliminato l’obbligo di attestazione/relazione da parte del professionista indipendente, almeno per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli ISA (ricavi inferiori a 5,164 milioni di euro l’anno)
  • Siano rivisti gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: così come sono stati riformulati non possono essere applicati alle imprese individuali, che non hanno l’obbligo di redazione del bilancio ed alle imprese in regime forfettario
  • Sia uniformata la durata delle misure protettive con quelle della composizione negoziata a 180 giorni (prorogabile di altri 180)

Infine, sono necessarie ulteriori modifiche per rendere le procedure più adeguate rispetto alla dimensione d’impresa e per ridurre i costi delle misure transattive.