Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente (entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), in via telematica (ad esempio, mediante PEC o pubblicazione nell’online banking dell’esercente), le informazioni relative alle transazioni effettuate, con le modalità ed i criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020.
Fra l’altro, tali informazioni comprendono:
- numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito riportante l’ammontare relativo a: commissioni totali, commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
L’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.
Le imprese interessate, clienti del Servizio Fiscale Artser, sono invitate a trasmettere all’assistente fiscale di riferimento (unitamente alla consueta documentazione contabile) anche le informazioni mensilmente fornite dalle società che gestiscono i loro sistemi di pagamento elettronico.